Home Appalti e Contratti Appalti di Lavoro Dichiarazioni sui requisiti di ordine generale: "per quanto a mia conoscenza"...
  • Mercoledì 14 Settembre 2011 07:50
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    Appalti e Contratti/Appalti di Lavoro

    Dichiarazioni sui requisiti di ordine generale: "per quanto a mia conoscenza"...

    Sentenza T.A.R. Sicilia - Catania n. 2072 del 11/08/2011

    Sulla legittimità o meno delle dichiarazioni ex articolo 38 del Codice dei Contratti Pubblici limitate dalla locuzione "per quanto a mia conoscenza".

    1.- Giudizio amministrativo - Procedura - Ricorso incidentale - Fondatezza - Inammissibilità ricorso principale - Sussiste - Ragioni

    2.- Appalto di lavori - Partecipazione e qualificazione - Requisiti generali - Dichiarazioni ex art. 38, D.Lgs. n. 163/2006 - Per quanto a propria conoscenza - Sono legittime - Fattispecie - Limiti

    3.- Appalto di lavori - Partecipazione e qualificazione - Requisiti generali - Dichiarazioni amministratori cedenti ramo d'azienda - Limiti temporali - Illegittimità - Sussiste

    4.- Appalto di lavori - Partecipazione e qualificazione - Requisiti generali - Dichiarazioni - Soggetti onerati - Procuratore ad negotia - Obbligo - Non sussiste

    5.- Appalto di lavori - Documentazione - Mancato successivo rinvenimento - Esclusione - Non opera - In assenza di contestazioni sulla regolarità delle operazioni di gara

    6.- Appalto di lavori - Offerta - Tecnica - Mancata sottoscrizione in ogni sua pagina - Provenienza - Dubbi - Non sussistono

    1.- Il ricorso principale, in caso di fondatezza del ricorso incidentale, è inammissibile per carenza di interesse processuale ai sensi dell'art. 100, Cod. Proc. Civ. (1), nonché di legittimazione (2).

    (1) Cons. Stato, sez. VI, 16-2-2010 n. 850; T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 28-10-2010 n. 4249.
    (2) Cons. Stato, Ad. Plen., 7-4-2011 n. 4.


    2.- Le dichiarazioni sui requisiti di affidabilità morale degli amministratori delle imprese cedenti rami d'azienda nel triennio antecedente alla gara rese con la limitazione "per quanto a propria conoscenza", sono da considerare legittime nell'ipotesi in cui l'impresa ha dimostrato l'impossibilità di procurarsi tali dichiarazioni, per irreperibilità e indisponibilità dei soggetti tenuti a renderle (3).

    (3) Cons. Stato, sez. IV, 27-6-2011 n. 1362; in senso contrario, C.G.A. n. 1314/2010, che conferma T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, n. 1174/2009; ancora C.G.A. n. 201/2011.


    3.- E' legittima l'esclusione di un'impresa che ha reso le dichiarazioni con riferimento ai requisiti di affidabilità morale degli amministratori delle imprese cedenti rami d'azienda nel triennio antecedente alla gara, espressamente limitate al momento dell'intervenuta cessione del ramo d'azienda. Ciò in violazione, dell'art. 38, D.Lgs. n. 163/2006, che richiede la estensione di tale dichiarazione al triennio precedente la gara (4).

    (4) T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 23-3-2010 n. 3546, confermata dal C.G.A. ord. 13-7-2010 n. 657.


    4.- I procuratori ad negotia non rientrano nel novero dei soggetti onerati a rendere le dichiarazioni previste dall'art. 38, D.Lgs. n. 163/2006 (5). Invero, i soggetti tenuti a rendere tali dichiarazioni ex articolo 38 devono possedere, da un punto di vista sostanziale e non soltanto formale, oltre che poteri di rappresentanza della società, anche poteri decisionali (6).

    (5) T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 5-5-2011 n. 2501.
    (6) T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 9-6-2008 n. 1150; T.A.R. Torino, sez. I, 26-2-2011 n. 214; Cons. Stato, sez. V, 9-3-2010 n. 1373.


    5.- Laddove non vi siano contestazioni sulla regolarità dei verbali delle sedute e non sia stato fornito un principio di prova di irregolarità delle operazioni di gara, idoneo a vincere la presunzione di veridicità della verbalizzazione, non possono trovare adesione le censure basate sull'attuale mancato rinvenimento di documentazione che doveva essere allegata alla domanda di partecipazione alla procedura selettiva (7).

    (7) T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, n. 120/2011.


    6.- La mancata sottoscrizione di ogni pagina di un'offerta tecnica composta da più pagine, in presenza della firma regolarmente apposta in calce allo stessa, non toglie efficacia al documento nella sua interezza e non giustifica dubbi sulla provenienza di esso (8).

    (8) T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 30-3-2009 n. 837.

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    N. 2072/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 46 Reg. Ric.
    ANNO 2011
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 46 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
    Costruzioni B. s.p.a., C. Costruzioni s.p.a., rappresentate e difese dagli avv. Salvatore Raimondi, Francesca Reina, Giuseppe Tamburello, con domicilio eletto presso Giuseppe Tamburello in Catania, via Ventimiglia, 145;
    contro
    Comune di Sant'Agata di Militello, rappresentato e difeso dall'avv. Arturo Merlo, con domicilio eletto presso Egidio Incorpora in Catania, via Aloi, 46;
    nei confronti di
    S. s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Massimo Frontoni, Claudio Vinci, Francesco Stallone, Andrea Scuderi, con domicilio eletto presso Andrea Scuderi in Catania, via V. Giuffrida, 37; Società A. s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Scoglio, con domicilio eletto presso C. T. in Catania, via ...omissis...;
    per l'annullamento
    1^) dell'aggiudicazione definitiva, alla S. s.p.a., approvata con deliberazione della G.M. 24 novembre 2010, n. 207, dell'appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di completamento delle opere marittime esistenti riguardanti il prolungamento della diga foranea dalla progr. 708,20 m. alla progr. 1.150,00 m., realizzazione del molo di sottoflusso dalla progr. 0,00 alla progr. 610,00 m. e della banchina di riva. (Progetto definitivo di completamento);
    2^) di tutti i verbali di gara della commissione aggiudicatrice, ed in particolare del verbale n. 11 del 15 novembre 2010, recante l'aggiudicazione provvisoria;
    3^) della nota del 24 novembre 2010, prot. n. 33079 con la quale il comune ha comunicato alle ricorrenti l'avvenuta aggiudicazione;
    4^) del verbale del 24 novembre 2010 con il quale il Comune ha rigettato le osservazioni che erano state presentate dalle ricorrenti;
    con ricorso per motivi aggiunti depositato il 3.3.2011:
    degli atti e comportamenti a mezzo dei quali il Comune ha consentito alle controinteressate la tardiva presentazione di documenti non tempestivamente presentati;
    con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 8.4.2011:
    degli atti e comportamenti a mezzo dei quali il Comune ha consentito alle controinteressate, la tardiva presentazione di documenti non tempestivamente presentati; e segnatamente alla Società A. spa, della dichiarazione relativa al sig. G. M., amministratore cessato dalla carica in data 13 gennaio 2010 documenti della Società L. s.p.a., indicata dalla Società A. s.p.a. quale progettista;
    Visti il ricorso introduttivo, i motivi aggiunti, il ricorso incidentale e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio di:
    - Comune di Sant'Agata di Militello;
    - S. s.p.a.;
    - Società A. s.p.a.;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 luglio 2011 il dott. Rosalia Messina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO E DIRITTO
    1. - Le imprese Costruzioni B. s.p.a. e C. Costruzioni s.p.a., mandataria e mandante di un costituendo raggruppamento, hanno impugnato gli atti della gara - bandita dal Comune di S. Agata di Militello - per l'appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di completamento di opere marittime, nonché la mancata esclusione della S. s.p.a., l'aggiudicazione della gara alla predetta impresa e la mancata esclusione della seconda graduata (Società A.); nella gara in questione il raggruppamento odierno ricorrente in via principale si era graduato al terzo posto. Con motivi aggiunti depositati il 3.3.2011 parte ricorrente principale ha altresì impugnato gli "atti e comportamenti a mezzo dei quali il Comune ha consentito alle controinteressate la tardiva presentazione di documenti non tempestivamente presentati". Con ulteriori motivi aggiunti, depositati in data 8.4.2011, la medesima parte ricorrente ha impugnato altri atti, con i quali il Comune di S. Agata di Militello "ha consentito alle controinteressate la tardiva presentazione di documenti".
    Si sono costituiti in resistenza il Comune predetto, l'aggiudicataria S. s.p.a. e la seconda classificata Società A. s.p.a.
    In particolare, la controinteressata aggiudicataria su menzionata ha sostenuto l'infondatezza del ricorso principale spiegando, altresì, ricorso incidentale avverso l'ammissione alla gara delle imprese ricorrenti principali.
    La seconda graduata ha proposto ricorso definito in parte autonomo e in parte incidentale; con motivi aggiunti depositati in data 9.3.2011 ha espressamente dichiarato di "far propri tutti i motivi di illegittimità degli atti e provvedimenti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti proposto dalle società terze classificate". Essa sostiene l'illegittima ammissione alla gara sia delle ricorrenti principali sia della controinteressata S. s.p.a. Con ulteriori motivi aggiunti essa ha censurato il comportamento del Comune resistente, sostenendo che l'ente ha ammesso l'acquisizione tardiva di dichiarazioni e documenti non presentati tempestivamente dalla impresa aggiudicataria.
    2. - Va innanzitutto preliminarmente esaminato il ricorso incidentale proposto dalla S. s.p.a., in quanto la fondatezza di esso - che mira a sostenere l'illegittimità dell'ammissione alla gara delle odierne ricorrenti principali in raggruppamento - paralizzerebbe l'azione da queste proposta. Il ricorso principale, in caso di fondatezza del ricorso incidentale, risulterebbe infatti inammissibile per carenza di interesse processuale ai sensi dell'art. 100 cpc (cfr., fra altre: C.S., VI, 16.2.2010, n. 850; TAR Catania, IV, 28 ottobre 2010, n. 4249; Idem, 4 novembre 2010, n. 4329) e addirittura di legittimazione (cfr.: C.S., A.p., 7 aprile 2011, n. 4).
    Si prescinde da un approfondito esame della doglianza di violazione dell'art. 38 decreto legislativo n. 163/2006, dell'art. 4 del disciplinare di gara e delle previsioni di cui alla pagina 14 del medesimo, nella parte in cui si rileva che la limitazione di tali dichiarazioni mediante la locuzione "per quanto a mia conoscenza" le renderebbe inidonee ad assolvere l'obbligo dichiaratorio di cui al richiamato art. 38 (senza possibilità di regolarizzazione e integrazione successiva: cfr. Cga, n. 201/2011), in quanto tale doglianza, formulata anche con riferimento a un secondo aspetto di asserita inidoneità, appare fondata sotto tale secondo profilo, come sarà subito oltre chiarito. Vale la pena di rilevare soltanto che sussistono particolari ragioni per le quali il collegio ritiene di potersi, nella fattispecie, discostare dal rigoroso orientamento del Cga in materia (sent. n. 1314/2010, che conferma Tar Catania, IV, n. 1174/2009; ancora Cga, n. 201/2011, cit.). Le dichiarazioni rese dalla B. Costruzioni s.p.a. con riferimento ai requisiti di affidabilità morale degli amministratori delle imprese cedenti rami d'azienda nel triennio antecedente alla gara (C. s.p.a., con atto del 23.2.2009; AM. s.r.l., con atto del 15.12.2009), in quanto rese con la limitazione "per quanto a propria conoscenza", sarebbero, secondo questo rigoroso orientamento, da considerare come non rese. Tuttavia, nella fattispecie in esame la ricorrente principale ha dimostrato la impossibilità di procurarsi le dichiarazioni dei soggetti sopra indicati, per irreperibilità e indisponibilità degli stessi. In tali casi, ad avviso del collegio, potrebbe seguirsi l'orientamento espresso di recente dalla quarta sezione del Consiglio di Stato (sent. n. 1362 del 27.6.2011). In realtà si tratta di un orientamento radicale che nemmeno fa riferimento a particolari circostanze (escludendone anzi la rilevanza, come meglio sarà poco oltre precisato), avendo la quarta sezione ricavato le conclusioni cui giunge da un'interpretazione di norme e principi secondo cui ‹‹trattandosi di dichiarazione che concerne stati, fatti e qualità riguardanti terzi (e non il medesimo dichiarante) questa non può che essere resa se non "per quanto a conoscenza" del dichiarante medesimo, non potendo questi procedere ad autocertificazione (con assunzione delle conseguenti responsabilità, anche penali, per dichiarazione mendace) su fatti, stati e qualità della cui veridicità non è detto che egli sia a conoscenza. D'altra parte, lo stesso art. 47 DPR n. 445/2000, prevede che "la dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza" (comma 2) ››. Ma - essendo una disamina puntuale, come si è premesso, superflua nel caso in esame - ci si limita a ricordare, conclusivamente, che, come la difesa della ricorrente principale sottolinea, lo stesso Cga, pur propugnando la tesi rigorosa, ha, in una decisione meno recente, introdotto un'apertura (decisione 6 settembre 2010, n. 1153), ammettendo l'esistenza di ipotesi in cui ‹‹la dichiarazione "per quanto a mia conoscenza" potrebbe essere ritenuta ammissibile solo nel caso (...) in cui l'interessato dimostri la plausibile impossibilità di acquisire le dichiarazioni personali (irreperibilità, morte, diniego per contrasto o per incompatibilità ...)››, laddove la necessità di ricercare le ragioni di impedimento a raccogliere le dichiarazioni da parte dei cessati è invece radicalmente esclusa dalla su richiamata recentissima pronuncia del Consiglio di Stato. Va però osservato che la pronuncia del Cga poc'anzi citata non esprime un principio assoluto e illimitato di rilevanza delle ragioni che impediscono di procurarsi le dichiarazioni dai cessati, piuttosto distinguendo, sotto tale profilo, l'ipotesi dell'acquisto di ramo d'azienda - in cui "di norma" le dichiarazioni rese dall'offerente sui cessati devono essere prive di limitazioni poiché l'acquirente "in sede di acquisizione di azienda o di ramo di azienda, era in grado di acquisire documentazione esaustiva sul punto" - dall'ipotesi di "persone che hanno avuto rapporti con l'offerente", nella quale il giudice d'appello ritiene ammissibile la prova da parte del dichiarante dell'impossibilità di procurarsi le dichiarazioni da parte dei soggetti terzi cui le stesse si riferiscono.
    In ogni caso, prescindendosi da ulteriori approfondimenti riguardo a tale profilo di doglianza, il collegio ritiene fondato il secondo aspetto di illegittimità denunciato dalla controinteressata ricorrente incidentale S. s.p.a., la quale osserva che le dichiarazioni in questione sono state espressamente limitate dalla odierna ricorrente B. Costruzioni s.p.a. al momento dell'intervenuta cessione del ramo d'azienda. Ciò in violazione del più volte richiamato art. 38 decreto legislativo n. 163/2006, che richiede la estensione di tale dichiarazione al triennio precedente la gara (cfr., fra altre: T.A.R. Sicilia - Palermo, II, 23 marzo 2010, n. 3546, confermata dal Cga con ordinanza del 13 luglio 2010, n. 657).
    Si esamina per completezza il secondo motivo di ricorso incidentale, con cui l'aggiudicataria ha rilevato l'illegittimità dell'ammissione alla gara della B. Costruzioni s.p.a., per omessa dichiarazione sui requisiti morali del procuratore speciale geometra Nicola Grumo, ai sensi dell'art. 38, primo comma, lettere b) e c), decreto legislativo n. 163/2006, in proposito osservandosi quanto segue.
    Il motivo è infondato. Risulta da scrittura privata autenticata del 29 giugno 2007 che il geom. Nicola Grumo è stato nominato procuratore speciale della C. Costruzioni s.p.a. "affinché in nome e per conto della società C. ... nell'ambito di qualsivoglia procedura di evidenza pubblica, compia tutte le attività necessarie per effettuare la presa visione degli elaborati e dei progetti di gara, dello stato dei luoghi dove devono eseguirsi i lavori, con potere di firmare i relativi certificati e/o rilasciare dichiarazioni alle stazioni appaltanti. Il Procuratore potrà altresì presenziare, in rappresentanza della società ... a tutte le sedute di gara con facoltà di rilasciare dichiarazioni e farle inserire a verbale".
    La difesa della B. Costruzioni s.p.a. sottolinea che, con riferimento ai soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni ex art. 38 prima citato, la giurisprudenza ha più volte precisato che deve trattarsi di soggetti ai quali, da un punto di vista sostanziale e non soltanto formale, siano stati conferiti, oltre che poteri di rappresentanza della società, anche poteri decisionali (cfr., fra altre: TAR Catania, I, 9 giugno 2008, n. 1150; T.A.R. Torino, I, 26 febbraio 2011, n. 214; C.S., V, 9 marzo 2010, n. 1373).
    Orbene, i procuratori ad negotia non sono ritenuti dalla giurisprudenza rientranti nel novero dei soggetti ai quali debbano estendersi le dichiarazioni in questione (v., per un caso analogo a quello in esame, Tar Napoli, VIII, n. 2501 del 5.5.2011). La decisione del Cga n. 1219/2010, citata dalla controinteressata aggiudicataria, attiene a fattispecie differente da quella oggetto del presente giudizio, atteso che nel caso esaminato dal giudice d'appello i poteri del direttore generale risultanti dal certificato camerale erano estesi ben al di là della rappresentanza nella partecipazione alle gare, ricomprendendo - fra l'altro - la stipula dei contratti e la gestione degli stessi, la facoltà di costituire associazioni temporanee di imprese con altre società o imprese, nonché di nominare procuratori, mandatari e rappresentanti della società.
    Per le su esposte considerazioni, la censura in esame è infondata e va respinta. Tuttavia, la fondatezza di uno dei profili di doglianza dedotti dalla controinteressata aggiudicataria in via incidentale, comporta, come detto in premessa, la inammissibilità del ricorso principale; ciò in quanto la ragione di esclusione dalla gara del raggruppamento ricorrente, non rilevata dal seggio di gara, vizia l'ammissione della stessa e le impedisce di far valere ragioni di illegittimità di un procedimento al quale non aveva titolo a partecipare.
    L'inammissibilità del ricorso principale comporta l'inammissibilità dei motivi successivamente aggiunti, per le medesime ragioni testé esposte.
    La peculiarità della controversia in esame risiede nella circostanza che sono tre i soggetti che si contendono l'aggiudicazione, sicché la inammissibilità del ricorso principale lascia sub iudice le deduzioni proposte dalla controinteressata Società A. s.p.a. - seconda graduata - avverso l'ammissione alla gara della aggiudicataria S. s.p.a. Per economia processuale possono assorbirsi le doglianze dedotte dalla seconda graduata avverso l'ammissione alla gara del raggruppamento ricorrente principale, in ordine alla quale è già stato accolto il secondo motivo dedotto in via incidentale dall'aggiudicataria S. s.p.a.
    3. - Come già si è accennato nel superiore paragrafo 1, la Società A. s.p.a. ha notificato alle controparti un atto dal triplice contenuto. Innanzitutto, detta società (seconda graduata - si ribadisce - nella gara in questione), contestava i motivi di ricorso principale numerati dall'ottavo all'undicesimo, che direttamente la riguardavano; in secondo luogo, essa censurava in via incidentale l'ammissione alla gara del ricorrente principale, raggruppamento Costruzioni B. - C.; infine, proponeva ricorso "principale" nei confronti della S. s.p.a. (sostanzialmente riprendendo motivi proposti dalla parte ricorrente principale).
    Vanno preliminarmente esaminate le doglianze proposte in via incidentale dalla S. s.p.a. avverso i medesimi atti impugnati dalla seconda graduata, nella parte in cui quest'ultima è stata ammessa alla gara. L'eventuale fondatezza di tali censure comporterebbe l'inammissibilità del ricorso da questa proposto in via principale, atteso che l'illegittimità della partecipazione di essa alla gara la priverebbe di legittimazione a contestare l'aggiudicazione alla S. s.p.a., sicché risulterebbe definitivamente consolidata la posizione dell'aggiudicataria.
    Le doglianze dedotte avverso l'ammissione alla gara della Società A. s.p.a. sono tutte infondate.
    Si esamina il primo dei motivi di ricorso incidentale, col quale l'aggiudicataria S. s.p.a. deduce violazione del bando e del disciplinare di gara, dell'articolo 38 del decreto legislativo 163/2006, del canone di buon andamento ex art. 97 Cost., sostenendo che Società A. s.p.a. andava esclusa, avendo omesso di presentare la dichiarazione ai sensi del Protocollo di legalità, come previsto dal punto 9 del disciplinare di gara (busta "A"), il quale stabiliva in capo ai concorrenti l'onere, a pena di esclusione, di presentare la ‹‹...dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità e della circolare n. 593 del 31.01.2006 dell'Assessorato Regionale dei lavori pubblici, secondo il modello allegato al presente sotto la lett. "A"... ››, precisando, altresì, che ‹‹...le dichiarazioni di cui ai punti 4) e 9) devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo››; parte controinteressata richiama infine la clausola di chiusura, alla stregua della quale ‹‹...la domanda, la dichiarazione e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a pena di esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti...››.
    In proposito la Società A. s.p.a. ha osservato di essere stata ammessa dalla Commissione di gara a seguito di rituale constatazione della integrità e completezza della documentazione, nonché della regolarità dell'offerta (verbale n. 3 del 12.7.2010), di tal che la circostanza che il documento in questione attualmente non si rinvenga fra gli atti di gara non implicherebbe di per sé la mancata produzione originaria dello stesso. Detta società ha depositato in giudizio la fotocopia del documento originale asseritamente prodotto in sede procedimentale, sicché il motivo in esame va respinto. Infatti - alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale richiamato - laddove non vi siano contestazioni sulla regolarità dei verbali delle sedute e non sia stato fornito un principio di prova di irregolarità delle operazioni di gara, idoneo a vincere la presunzione di veridicità della verbalizzazione, non possono trovare adesione le censure basate sull'attuale mancato rinvenimento di documentazione che doveva essere allegata alla domanda di partecipazione alla procedura selettiva (cfr., fra altre: Tar Catania, IV, n. 120/2011, ed ivi ulteriore ragguaglio di giurisprudenza).
    Con il secondo motivo di ricorso incidentale l'aggiudicataria S. s.p.a. deduce, sotto altro profilo, violazione delle medesime norme e dei medesimi principi richiamati nel primo motivo, questa volta facendo valere una diversa causa di esclusione, ovvero l'omessa dichiarazione sui requisiti morali di E. M., cessato dalla carica di amministratore della società C. Società L. spa in data 13 gennaio 2010. Detta società, in raggruppamento con G. s.r.l., era stata indicata dalla seconda graduata quale progettista per le classi e categorie di opere da progettare di cui al punto 12.3 del bando di gara; in relazione ai progettisti, la lex specialis prevede, alle pagine 7 del bando e 18 del disciplinare di gara, che essi non devono trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006. Quindi, argomenta la ricorrente, sorge in capo ai progettisti il relativo onere dichiaratorio, ovviamente esteso anche ai soggetti cessati nel triennio.
    La Società A. s.p.a. ha comprovato che il predetto amministratore è deceduto in data 25.3.2010 e che la dichiarazione in questione è stata resa dal presidente e legale rappresentante della società ing. P. L.; la doglianza in esame è pertanto infondata.
    Con il terzo motivo di ricorso incidentale la S. s.p.a. deduce violazione del punto 15 del Bando di gara e delle correlate previsioni contenute nel disciplinare di gara in merito alla busta "B", eccesso di potere sotto i profili della carenza dei presupposti e del travisamento dei fatti, violazione del canone di buon andamento ex art. 97 Cost., sostenendo che la seconda graduata doveva essere esclusa dalla selezione in quanto avrebbe presentato un progetto difforme rispetto a quello posto a base della gara. L'art. 15 del bando e un passaggio a pagina 17 del disciplinare regolamentano la possibilità di introdurre varianti al progetto, ammettendo soluzioni tecniche migliorative che non comportino stravolgimenti della natura e della specificità dell'opera; orbene, la S. s.p.a. sostiene che il progetto della seconda graduata è completamento nuovo e difforme da quello a base di gara, sicché, in ipotesi di aggiudicazione dell'appalto in favore della suddetta concorrente, occorrerebbe una nuova e ulteriore sottoposizione del progetto da essa presentato all'iter approvativo, con ripercussioni sulla corretta esecuzione dell'appalto.
    La genericità della doglianza, formulata senza precisazioni sulle novità e difformità asseritamente stravolgenti del progetto della Società A., la rende inammissibile.
    Con il quarto motivo di ricorso incidentale la S. s.p.a. deduce violazione del disciplinare di gara, eccesso di potere sotto i profili della carenza dei presupposti e del travisamento dei fatti, violazione del canone di buon andamento ex art. 97 Cost., rilevando che la relazione dettagliata allegata dalla seconda graduata, come richiesto dal disciplinare di gara alla pagina 17 - relazione con la quale i partecipanti devono illustrare le caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche della proposta tecnica migliorativa e di ottimizzazione delle previsioni progettuali - non reca la sottoscrizione in ogni pagina, con ciò venendo a mancare, secondo l'aggiudicataria, la certezza della provenienza del documento da parte del soggetto che lo ha presentato. Pertanto, l'ammissione alla gara della Società A. sarebbe illegittima.
    Osserva in proposito il collegio che la circostanza fatta valere dalla S. s.p.a. con la doglianza in esame non è prevista dalla lex specialis come causa di esclusione dalla gara. Per altro, in un caso analogo è stato stabilito, con orientamento ad avviso del collegio condivisibile, che la mancata sottoscrizione di ogni pagina di un'offerta tecnica composta da più pagine, in presenza della firma regolarmente apposta in calce allo stessa, non toglie efficacia al documento nella sua interezza e non giustifica dubbi sulla provenienza di esso. Nella fattispecie in questione, pertanto, il T.A.R. Torino (I, 30 marzo 2009, n. 837) ha ritenuto illegittima l'esclusione dell'offerta.
    La censura in esame, per le considerazioni esposte, è infondata; in conclusione, il ricorso incidentale della S. s.p.a. nei confronti dell'ammissione della seconda graduata va respinto.
    4. - Non essendo stata scalfita la legittimità della partecipazione alla gara della Società A. s.p.a., questa ha interesse all'esame delle doglianze da essa dedotte in via principale avverso l'aggiudicazione della S. s.p.a.
    Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione di inammissibilità - sollevata dall'aggiudicataria e dal Comune di S. Agata di Militello nei confronti del gravame proposto dalla seconda graduata in via principale - per difetto di notifica, essendo questa stata effettuata presso i procuratori costituiti e non alle parti sostanziali.
    L'eccezione è fondata.
    Quello che viene definito dalla difesa della Società A. s.p.a. ricorso principale è in realtà un ricorso per motivi aggiunti ai sensi dell'art. 43 cpa:
    "1. I ricorrenti, principale e incidentale, possono introdurre con motivi aggiunti nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ovvero domande nuove purché connesse a quelle già proposte. Ai motivi aggiunti si applica la disciplina prevista per il ricorso, ivi compresa quella relativa ai termini.
    2. Le notifiche alle controparti costituite avvengono ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile.
    3. Se la domanda nuova di cui al comma 1 è stata proposta con ricorso separato davanti allo stesso tribunale, il giudice provvede alla riunione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 70".
    Orbene, il Tar Catania si è occupato delle questioni inerenti l'ammissibilità dei motivi aggiunti proposti da parte controinteressata già prima dell'entrata in vigore del c.p.a., ritenendo che in tali casi "il ricorso, per essere ammissibile, deve essere stato notificato alle parti sostanziali, e non già ai procuratori che le rappresentano nel giudizio ordinario, e, successivamente, depositato nei termini stabiliti dalla L. 1034/1971" (I, 13.8.2008, n. 1509); gli stessi principi sono stati recentemente ribaditi, con riferimento alla normativa attualmente in vigore, con sentenza 14 gennaio 2011, n. 56.
    Il collegio, condividendo tale impostazione, stante la chiara lettera del comma primo dell'art. 43 su riportato (secondo cui i motivi aggiunti - ovviamente da chiunque proposti - sono soggetti alla medesima disciplina del ricorso originario), ritiene pertanto di dover dichiarare inammissibile il ricorso "principale" della seconda graduata, precisandosi che tale inammissibilità non viene sanata dalla tardiva proposizione di motivi aggiunti pure ritualmente notificati al domicilio delle controparti. La detta tardività (i motivi aggiunti in questione sono stati notificati ben oltre il termine di decadenza) non viene contraddetta dalla circostanza che l'aggiudicazione non sarebbe stata comunicata alla Società A. s.p.a., in quanto dagli stessi scritti difensivi della medesima emerge la piena conoscenza degli atti di gara, tanto che è stata possibile alla predetta società la consapevole proposizione di impugnativa intesa a contestare l'ammissione alla gara della S. s.p.a.
    Per altro, le ripetute affermazioni di quest'ultima di non volere accettare il contraddittorio (dichiarazioni verbalizzate nelle udienze camerali e contenute in scritti difensivi: si vedano pagg. 1 e 2 del ricorso incidentale proposto avverso l'ammissione alla gara della Società A. s.p.a.), escludono ogni possibilità di sanatoria.
    5. - In conclusione, per tutte le ragioni esposte nei precedenti paragrafi, deve dichiararsi inammissibile il ricorso principale della B. Costruzioni s.p.a., essendo stato accolto uno dei motivi del ricorso incidentale proposto dalla S. s.p.a., come pure devono dichiararsi inammissibili i motivi aggiunti al predetto ricorso principale. Va respinto il ricorso incidentale proposto dalla S. s.p.a. nei confronti dell'ammissione alla gara della Società A. s.p.a.; va respinto il ricorso della Società A. s.p.a. nella parte in cui esso è diretto a impugnare in via principale l'aggiudicazione alla S. s.p.a.; va dichiarato inammissibile il ricorso della Società A. s.p.a. nella parte in cui esso è diretto a impugnare in via principale l'aggiudicazione alla S. s.p.a.; i motivi aggiunti al predetto ricorso della Società A. s.p.a.vanno dichiarati irricevibili per tardività.
    Tenuto conto di tutte le circostanze di fatto e delle questioni giuridiche sottoposte, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
    - accoglie il ricorso incidentale della S. s.p.a.;
    - dichiara inammissibile il ricorso principale per carenza di interesse processuale ai sensi dell'art. 100 cpc;
    - dichiara inammissibili i motivi aggiunti al ricorso principale;
    - rigetta il ricorso incidentale proposto dalla S. s.p.a. nei confronti dell'ammissione alla gara della Società A. s.p.a.;
    - dichiara inammissibile, per le ragioni esposte in parte motiva, il ricorso della Società A. nella parte in cui esso è diretto a impugnare in via principale l'aggiudicazione alla S. s.p.a.;
    - dichiara irricevibili i motivi aggiunti al ricorso della Società A. s.p.a..
    Spese compensate.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Cosimo Di Paola
    L'ESTENSORE
    Rosalia Messina
    IL PRIMO REFERENDARIO
    Dauno Trebastoni
     
    Depositata in Segreteria l'11 agosto 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     
Mondolegale 2011
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